Art. 34.
(Varietà da conservazione).

      1. Si intendono per «varietà da conservazione» le varietà, le popolazioni, gli ecotipi, i cloni e le cultivar di interesse agricolo, relativi a specie di piante autoctone e non autoctone, purché integratesi da almeno trenta anni negli agroecosistemi locali, minacciate da erosione genetica, oppure non più coltivate sul territorio nazionale, ma conservate presso orti botanici, istituti sperimentali, banche del germoplasma pubbliche o private, università e centri di ricerca nazionali, regionali e di altri Stati, nonché presso soggetti privati, per le quali esiste un interesse economico, scientifico, culturale o paesaggistico volto a favorirne la reintroduzione, e che non sono iscritte ai registri nazionali delle varietà di specie agrarie e ortive, previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni, e dalla legge 20 aprile 1976, n. 195, e successive modificazioni.
      2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutela il patrimonio

 

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agrario costituito dalle risorse genetiche delle piante di cui al comma 1.
      3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito il Registro delle varietà di cui al comma 1 e ne sono disciplinate le modalità di gestione.